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Regolamenti

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA GIURIDICA

 

Art. 1 Finalità e servizi 

1. La Biblioteca Giuridica, di seguito denominata Biblioteca, acquisisce, organizza, cataloga, conserva e valorizza il patrimonio librario e documentale di interesse per le discipline relative alle scienze giuridiche, quale supporto alle attività didattiche e di ricerca attinenti ; fornisce servizi biblioteconomici, bibliografici e di documentazione, al fine di rendere disponibile il suddetto materiale e garantire il reperimento dell’informazione. La Biblioteca provvede a rendere disponibile il suddetto materiale mediante efficienti strumenti di ricerca e mediante diffusione dell’informazione bibliografica.

2. La Biblioteca, in stretto collegamento con il Sistema Bibliotecario d’Ateneo, promuove la necessaria collaborazione con le altre biblioteche locali, nazionali e internazionali.

3. La Biblioteca fornisce i seguenti servizi, compatibilmente con le risorse finanziarie e materiali disponibili :

a) consultazione in sede,

b) prestito locale,

c) servizio interbibliotecario, richiesta e fornitura di fotocopie di documenti e di materiale bibliografico in qualsiasi formato,

d) orientamento e istruzioni sull’uso della biblioteca e dei suoi servizi,

e) informazione bibliografica (anche con l’ausilio di strumenti informatici per l’accesso alle risorse in rete),

f) fotocopiatura,

g) lettura e stampa di microfilms e microfiches.

 Art. 2  Accesso alla Biblioteca

1. L’ammissione alla Biblioteca e ai suoi servizi è consentita alle seguenti categorie:

a) docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo, borsisti, dottorandi, assegnisti, specializzandi, contrattisti, cultori della materia e similari dell’Università di Pisa, nonché personale addetto ad organismi convenzionati con la stessa Università;

b) studiosi italiani e stranieri;

c) altri utenti non inclusi nelle precedenti categorie, che abbiano motivata necessità di accedere ai servizi della Biblioteca.  

 Art. 3  Acquisizioni   

L’incremento del materiale bibliografico avviene per acquisto, dono o scambio.

I nuovi acquisti vengono di norma effettuati su proposta dei docenti dei dipartimenti afferenti, d’intesa con il Direttore del dipartimento interessato, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate alla Biblioteca e in conformità alle voci di spesa deliberate dal Consiglio della Biblioteca in sede di bilancio annuale di previsione. Per gli acquisti proposti dai docenti titolari di fondi di ricerca, a valere sui fondi stessi, è necessaria soltanto la firma del docente. Il direttore della Biblioteca provvede alla sollecita evasione di tutti gli ordini pervenuti secondo l’ordine cronologico, fatti salvi i casi di segnalazione di particolari e motivate ragioni d’urgenza.

Il direttore della Biblioteca è abilitato ad acquisire, nell’ambito del budget messogli a disposizione dal Consiglio, materiale bibliografico di interesse biblioteconomico e bibliografico, nonché materiale di interesse comune per i dipartimenti e continuazioni e collane, di cui sia valutata l’opportunità di garantire la copertura senza soluzione di continuità, in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio. Gli altri utenti di cui ai punti a, b e c dell’art. 2 possono far pervenire le loro segnalazioni al Direttore, che le sottopone all’approvazione del Consiglio.

I fondi librari in dono sono acquisiti con delibera del Consiglio. A tal fine deve essere predisposto un elenco sommario del patrimonio librario offerto, onde valutare la possibilità di una eventuale collocazione unitaria del fondo o distribuita nelle diverse sezioni della Biblioteca, l’eventualità di operare degli scarti, tenendo conto delle caratteristiche e delle funzioni istituzionali della Biblioteca giuridica, oltreché della presenza dello stesso materiale nelle biblioteche dell’ateneo e in quelle cittadine. Devono, inoltre, essere attentamente considerati i problemi di spazio e l’impiego di risorse richiesto dal trattamento patrimoniale e bibliotecnico dei materiali proposti in donazione (inventariazione, catalogazione, cartellinatura, collocazione fisica, ecc…).

I cambi possono  essere proposti dai docenti e ricercatori dei dipartimenti afferenti e accettati dal Consiglio, previa verifica di compatibilità disciplinare, esistenza in altre biblioteche dell’Ateneo o cittadine, impegno per l’attivazione, gestione e trattamento patrimoniale e documentale del materiale proposto, oltre che di eventuali spese necessarie (postali, di corriere, ecc…).

Art. 4   Consultazione in sede

1. L’accesso alla Biblioteca per la consultazione del materiale bibliografico è libero per tutti gli utenti individuati all’art.2 .

2. Per consultare il materiale bibliografico non accessibile al pubblico è necessario inoltrare alla Biblioteca richiesta su apposito modulo. L’utente prende in consegna l’opera e rimane responsabile della sua integrità fino al momento della riconsegna al termine della consultazione.

3.  Per la consultazione delle tesi valgono le norme stabilite dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 5  Prestito locale

1.  Oggetto del servizio di prestito è il patrimonio della Biblioteca ad esclusione di :

a)      periodici, sia in fascicoli che rilegati in volume;

b)      opere di consultazione generale e specialistica (enciclopedie, dizionari, codici, ecc.);

c)      libri di testo consigliati dai docenti per gli esami, di cui esista un unico esemplare in biblioteca;

d)      banche dati su CD-ROM o DVD;

e)      materiale di pregio e raro o in cattivo stato di conservazione;

f)        microforme;

g)      libri antichi (anteriori all’anno 1900);

h)      pubblicazioni a fogli mobili;

i)        opere che rechino la stampigliatura “escluso dal prestito”.

2. Gli utenti interni possono accedere al prestito presso tutte le sezioni della Biblioteca giuridica, per tutta la durata del loro rapporto con l’Ateneo, secondo le seguenti modalità:

2.1. Studenti : dietro presentazione del libretto d’iscrizione all’Università ( o altro documento d’identità) e compilazione di apposito modulo predisposto dalla Biblioteca, cui viene allegata fotocopia di un valido documento d’identità;

2.2. Docenti e categorie assimilate, di cui all’art. 2 lett. a, e personale tecnico-amministrativo: previo accertamento dell’appartenenza all’Ateneo tramite riconoscimento personale (o con presentazione di un documento d’identità) e compilazione di apposito modulo predisposto dalla Biblioteca.

2.3 Gli utenti esterni che desiderino essere ammessi al prestito devono presentarne motivata richiesta alla direzione della Biblioteca. L’ammissione al prestito è effettuata mediante apposizione del visto di accettazione del Direttore della Biblioteca (o suo delegato), previo parere conforme del Direttore del Dipartimento ove è collocato il materiale richiesto (o suoi delegati), ed è valida per 12 mesi a partire dal momento della accettazione.

 3. La durata del prestito è regolata come segue:

3.1              Gli studenti e gli utenti esterni ammessi possono avere in prestito al massimo 3 opere per un periodo di 30 giorni.

3.2              Docenti, dottorandi, borsisti, assegnisti, specializzandi, contrattisti, laureandi e personale tecnico-amministrativo possono avere in prestito al massimo 10 opere per 60 giorni.

3.3              Il Direttore della Biblioteca può autorizzare richieste motivate di prestito che superino i limiti di cui ai punti 3.1  e 3.2.

3.4   Il prestito è rinnovabile per tutte le categorie , salvo richieste da parte di altri utenti.

3.5 Il prestito è personale : è vietato trasferire a terze persone opere avute in prestito. Il prestito di cd-rom allegati ai volumi avviene tramite firma per ricevuta su un apposito registro. In qualsiasi momento, per ragioni di controllo o servizio, la direzione può richiedere un libro dato in prestito. Il libro deve essere reso disponibile entro 72 ore dalla comunicazione. L’eventuale prestito serale e festivo dei libri di testo esclusi dal prestito (dalle ore 18.00 alle ore 9.00 del giorno lavorativo successivo) può essere consentito in funzione delle garanzie di restituzione puntuale dei volumi fornite dal richiedente.

4. Il mancato rispetto delle condizioni circa l’effettuazione del servizio di prestito è sanzionato nei modi di seguito previsti:

4.1 L’utente che non restituisce i materiali presi in prestito nei tempi previsti è escluso automaticamente da ulteriori prestiti in tutte le biblioteche dell’Ateneo; al momento della restituzione viene, comunque, sospeso dal prestito nella biblioteca di riferimento per un periodo proporzionale ai giorni di ritardo.

4.2   Nell’eventualità di mancata restituzione dell’opera presa in prestito per smarrimento o distruzione, o in caso di danneggiamento, l’utente è tenuto ad acquistarne una nuova copia. Se l’opera non è più in commercio, l’utente dovrà provvedere a rifondere la somma necessaria al reintegro attraverso altri circuiti ( ad es.  spese di spedizione e di fotocopiatura della stessa, eventualmente recuperata presso altre biblioteche). Qualora l’opera sia irreperibile, è previsto un risarcimento del danno, quantificabile di volta in volta dal Direttore della Biblioteca.

 4.3 Nel caso di grave inadempienza (reiterato ritardo nella restituzione, prolungamento del ritardo oltre tre mesi, mancato risarcimento ), la  direzione provvede alla segnalazione agli organi competenti per le opportune azioni legali e disciplinari.

5  Gli studenti che presentano domanda di laurea e quelli che per qualsiasi motivo lascino l’Ateneo (trasferimento ad altro Ateneo, rinuncia agli studi, ecc… ) si impegnano ad ottemperare ai loro obblighi nei confronti della Biblioteca, sottoscrivendo un’apposita clausola nei documenti da consegnare alla Segreteria studenti. Tale sottoscrizione implica l’assunzione di tutte le responsabilità penali connesse con l’eventuale dichiarazione di falso, come previsto dall’art. 76 del Dpr  28 dicembre 2000, n. 245  

Art. 6     Fotocopiatura 

1. E’ possibile effettuare fotocopie dei testi, per motivi di studio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del diritto d’autore (L. . 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e sostituzioni.), tramite le fotocopiatrici messe a disposizione dalla Biblioteca. Non è consentita la fotocopiatura di testi o materiale non appartenente alla Biblioteca, di testi antichi o rari o in cattivo stato di conservazione.

2 .  La riproduzione deve essere comunque eseguita avendo cura di non danneggiare o alterare in alcun modo il materiale fotocopiato. Le riviste possono essere temporaneamente prelevate dai docenti e dagli altri utenti individuati all’art. 2, lett. a) e portate negli studi e nei laboratori per farne  fotocopie, rispettando le seguenti regole, fatte salve particolari esigenze del personale docente:

a) non prendere più di due unità bibliografiche per volta ( volume o fascicolo),

b) far registrare al personale della biblioteca l’uscita dei documenti,

c) riportare il materiale prelevato entro la giornata.

3. Se entro il periodo indicato le riviste non vengono restituite, l’utente viene sospeso dal prestito e dal prelievo di altri volumi per fotocopie fino alla restituzione. Qualora la mancata restituzione si prolunghi oltre una settimana, la direzione potrà applicare ulteriori sanzioni, secondo quanto previsto dalle norme sul prestito.

Art. 7   Fondi speciali

1. I fondi speciali, il materiale bibliografico di pregio o raro, il materiale in precario stato di conservazione, non sono di norma disponibili per la libera consultazione, il prestito o il servizio di fotocopiatura.

2. Per accedere alla consultazione del materiale dei fondi speciali, è necessario effettuare una apposita richiesta al del Direttore della Biblioteca (o suo delegato), previo parere conforme del Direttore del Dipartimento ove è collocato il materiale richiesto (o suoi delegati).  L’utente prende in consegna l’opera, firmando un apposito modulo e rimane responsabile della sua integrità fino al momento della riconsegna al termine della consultazione.

3. Si applicano le altre disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6, in quanto compatibili con il presente articolo.

Art.8  Servizio interbibliotecario

Presso la Biblioteca è attivo un servizio di prestito interbibliotecario e di fornitura di fotocopie di documenti, che permette di accedere al patrimonio delle principali biblioteche italiane ed estere.

Il servizio è riservato ai docenti, ai dottorandi, agli assegnisti di ricerca o figure assimilabili e ai laureandi dei Dipartimenti afferenti alla Biblioteca. I laureandi sono ammessi previa domanda controfirmata dal relatore della tesi.

Il servizio è, di norma, gratuito, ma la Biblioteca si riserva di porre un tetto massimo di richieste annue per gli aventi diritto, nel caso di eccessiva onerosità del reperimento della documentazione.

Art. 9 Orientamento e istruzioni sull’uso della biblioteca e dei suoi servizi, informazioni bibliografiche.

1.  Il personale della Biblioteca provvede ad indirizzare l’utente ai vari servizi offerti dalla Biblioteca e, a richiesta, fornisce tutte le informazioni necessarie per una consultazione rapida ed efficace dei vari cataloghi e repertori bibliografici, sia cartacei che su CD-ROM o in rete.

2. Compatibilmente con le esigenze organizzative della Biblioteca, il servizio può essere allargato anche ad utenti degli altri Atenei, oltre che a enti pubblici e privati, anche mediante apposite convenzioni.

3. L’accesso ai cataloghi e agli altri repertori tramite computer può essere effettuato direttamente dall’utente per un tempo non superiore a un’ora.

4.  Il personale della biblioteca è autorizzato a intervenire per contestare, ove siano stati accertati nel rispetto delle norme vigenti sul diritto alla riservatezza, usi di Internet diversi da quelli finalizzati alla consultazione bibliografica e per un tempo superiore a quello consentito.

Art. 10  Norme di accesso e di comportamento

1.      L’ammissione nei locali della Biblioteca è subordinata al rispetto di regole di convivenza imposte dalla frequentazione di un luogo di studio. E’ pertanto vietato:

a)      parlare o studiare ad alta voce, fumare, introdurre cibi o bevande, utilizzare telefoni cellulari e arrecare disturbo in qualsiasi modo.

b)       introdursi senza autorizzazione nei locali in cui hanno sede gli uffici del personale e utilizzare apparecchiature e materiale di cui si serve il personale per l’espletamento delle sue funzioni.

c)      introdurre nei locali della Biblioteca borse, zaini o altri contenitori. Tali oggetti devono essere depositati negli appositi armadietti collocati all’ingresso della Biblioteca, ove disponibili.

2.      L’uso degli armadietti da parte degli utenti comporta l’automatica accettazione delle condizioni poste dal presente regolamento, ed in particolare:

a)      il divieto di allontanarsi dalla Biblioteca senza aver liberato l’armadietto e reinserito la chiave nella serratura al momento dell’uscita;

b)     il divieto di occupare posti con quaderni, appunti, libri e poi allontanarsi dalla Biblioteca

3.      Il personale della Biblioteca non svolge funzioni di custodia del deposito bagagli e pertanto la Biblioteca non assume alcuna responsabilità in merito agli effetti depositati negli armadietti

4.      I posti di lettura sono destinati agli utilizzatori del materiale proprio della Biblioteca. Gli utenti che hanno necessità di introdurre materiale di studio personale nei locali della Biblioteca devono previamente mostrarlo al personale.

5.      E’ vietato danneggiare i libri, apporvi segni o annotazioni. E’ vietato portare fuori dei locali della Biblioteca, anche temporaneamente, libri o altro materiale, salvo quanto previsto dalle regole sul prestito e sulla fotocopiatura o casi eccezionali soggetti ad autorizzazione del personale. E’ fatto altresì divieto a tutti gli utenti di prendere, a qualsiasi titolo, materiale bibliografico prima che sia perfezionato l’iter dell’acquisizione e della catalogazione. A questo scopo, il patrimonio documentale della Biblioteca è dotato di sistema antitaccheggio. Qualora le apparecchiature di rilevamento elettronico entrino in funzione, gli utenti sono tenuti a consentire che il personale verifichi, secondo modalità rispettose della dignità della persona interessata, l’eventuale possesso di materiale documentale della Biblioteca. La Biblioteca si riserva di applicare le sanzioni previste dal penultimo comma del presente articolo.

6.      E’ vietato utilizzare gli strumenti informatici per fini diversi dalla consultazione bibliografica e manomettere l’assetto del software e le apparecchiature hardware messe a disposizione.

7.      E’ vietato alterare, danneggiare e asportare la segnaletica, nonché le comunicazioni esposte nei locali della Biblioteca.

8.      Fatto salvo il risarcimento di eventuali danni, le sanzioni previste per chi non ottempera alle norme, di cui al presente articolo, sono:

a)      l’esclusione dal prestito per il periodo massimo di un mese, a seconda della gravità dell’infrazione e delle recidive;

b)      il richiamo scritto;

c)      l’esclusione da tutti i servizi della Biblioteca per il periodo massimo di un anno

9.      Il personale è a disposizione dell’utenza per la segnalazione di eventuali disagi o proposte per il miglioramento dei servizi. Proposte e reclami possono essere inoltrati anche per posta elettronica ai responsabili dei servizi stessi, che sono tenuti a fornire sollecita risposta.

Art. 11 Modifiche al Regolamento

Il presente regolamento è approvato con delibera del Consiglio di Biblioteca e può essere modificato in forma analoga.

Le proposte di modifica possono essere avanzate dal Presidente, da ciascun Direttore di dipartimento, dal Direttore della Biblioteca, ovvero da almeno quattro membri del Consiglio della biblioteca stessa, diversi dai soggetti precedenti. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento interno, si rinvia allo Statuto dell’Università di Pisa e al Regolamento di Ateneo per i centri bibliotecari.

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

1.    Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della Biblioteca ed è affisso nei locali dei Dipartimenti afferenti destinati agli usi della Biblioteca.

 

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